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Lavoro agile: accordo scritto e misure di agevolazione per incrementi di produttività

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Lavoro agile: accordo scritto e misure di agevolazione per incrementi di produttività

Cos’è quindi lo smart working? Dopo aver avuto modo di leggere questo interessante articolo di Andrea Solimene, sulla vera definizione dello smart working, ho voluto anch’io dare un contributo per fare chiarezza sull’argomento, trattando la tematica dal punto di vista legale.
Il Jobs Act del lavoro autonomo introduce nella normativa italiana la definizione dello smart working. Ovvero recepisce qualcosa che la contrattazione collettiva già da tempo utilizza e che ha già prodotto risultati.
Oggi possiamo dare quella che è la definizione legale del lavoro agile il quale non configura una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
E difatti la prima importante etichetta che viene data allo smart working è quella di subordinazione e ciò comporta che allo stesso, debbano essere applicate tutte le norme relative a retribuzione, contribuzione e orario di lavoro relativo.
Viene quindi chiarito che lo smart working non è un contratto di lavoro, ma una modalità organizzativa dello stesso che slega la prestazione lavorativa da un luogo fisso di lavoro e da un orario di lavoro.
Tale prestazione è svolta in modalità mista, in parte all’interno ed in parte all’esterno, cercando quindi di far mantenere al dipendente agile un collegamento con l’azienda e la stessa possibilità di carriera dei lavoratori, impegnati al suo interno.
Il lavoro agile è descritto come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita tramite accordo fra le parti “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
 

Accordo scritto per la prestazione di lavoro agile: cosa deve contenere?

Innanzitutto, viene chiarito dalla norma che, l’accordo per la prestazione di lavoro agile può essere stipulato alternativamente a termine o a tempo indeterminato.
Nel caso accordo a tempo determinato, la norma pone un termine di preavviso per il caso di recesso non inferiore a trenta giorni che, se stipulato con lavoratori disabili, viene incrementato a non meno di novanta giorni.
L’accordo si innesta su un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, ferme le disposizioni dei contratti collettivi e di quelli aziendali, validi ed applicabili per tutto il personale aziendale, andrà a disciplinare:

  • L’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
  • Le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
  • Termini e modalità di utilizzazione degli strumenti forniti al lavoratore per l’uso all’esterno dei locali aziendali;
  • I tempi di riposo del lavoratore;
  • Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Dove si innestano le misure di agevolazione per gli incrementi di produttività?

La Legge di Bilancio 2017, confermando quanto introdotto dalla precedente misura relativa al 2016, ha inserito tra le possibilità di detassazione con imposta sostitutiva al 10%, a fronte dei normali scaglioni IRPEF, anche le somme percepite come retribuzione per lavoro agile.
Per accedere alla misura, l’accordo di smart working deve però essere stipulato con le organizzazioni sindacali rappresentative e depositato in maniera telematica.
Il lavoratore ha così un forte vantaggio fiscale, che può peraltro incrementare trasformando le somme in misure di welfare.

Offrire la possibilità di gestire in maniera elastica la propria prestazione lavorativa è già di per sé una forma di welfare aziendale, ma la normativa concede la possibilità di trasformare le somme erogate per lavoro agile in altrettante misure di welfare. Si crea quindi un circolo virtuoso nel quale il lavoratore soddisfatto e produttivo, ha maggiore tempo libero e maggiore assistenza, riducendo l’assenteismo ed il costo aziendale.
 

Retribuzione lavoro agile non detassata* Retribuzione lavoro agile detassata Retribuzione lavoro agile  trasformata in welfare **
Importo Lordo 1.000 1.000 1.000
Contributi previdenziali conto lavoratore
  • 91,90
  • 91,90
  • 0
Ritenute fiscali
  • 208,86
  • 90,81
  • 0
Netto al dipendente 781,24 817,29

1.000 in servizi

 
*Nell’esempio si tratta una somma sulla quale non influisce la detrazione d’imposta e che è assoggettata all’aliquota del 23%
** Nei limiti dell’articolo 51 del Tuir

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