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Web Reputation e diritto all'oblio: la tutela della reputazione nel mondo digitale

tutelare la reputazione online

Web Reputation e diritto all'oblio: la tutela della reputazione nel mondo digitale

Abbiamo visto l’importanza per un professionista di curare la propria reputazione on line, al fine di distinguersi dai concorrenti e di acquisire notorietà, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. Quindi è possibile svolgere attività mirata per ottenere visibilità e per migliorare la propria immagine. Ma cosa fare nel caso in cui siano altri a parlare di noi in modo negativo? È possibile tutelare la propria reputazione nel mondo digitale? E in che modo il diritto alla riservatezza si concilia con il diritto di cronaca?

Diritto di cronaca e diritto alla riservatezza

Come è noto il diritto alla privacy, che negli ultimi anni ha acquistato sempre maggiore rilevanza, incontra il limite dell’interesse del pubblico per una notizia che è anche espressione del diritto di cronaca: pertanto la diffusione, ad esempio, di una notizia relativa ad un’indagine per un caso di corruzione – sebbene sia potenzialmente lesiva del diritto alla privacy delle persone coinvolte – può essere legittimamente pubblicata sulla stampa e on line, perché nel bilanciamento degli interessi (entrambi meritevoli di tutela), il diritto di cronaca prevale sulla tutela della riservatezza.
Infatti il presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca, è l’interesse pubblico alla notizia. La collettività va informata con tempestività, in modo che possa conoscere l’accaduto tempestivamente e in modo completo, così da potersi formare una propria opinione del fatto.
Questo principio di fondo, che si fondava sulla diffusione “temporanea” (e quindi concentrata in un breve lasso di tempo, a ridosso dell’evento) della notizia tramite la stampa, è stato recentemente oggetto di ripensamento in conseguenza dell’evoluzione tecnologica: infatti la trasposizione su internet delle notizie prima presenti solo su giornali cartacei, rende sostanzialmente permanente la diffusione prima solo “temporanea” di una notizia, che è sempre rintracciabile su internet utilizzando semplicemente un motore di ricerca.

Diritto all’oblio e tutela della reputazione

Per tali motivi ci si è interrogati sulla legittimità della permanenza di una notizia, non più attuale e quindi come tale non più espressione del diritto di cronaca, su internet ed è riemersa l’importanza dell’interesse alla riservatezza, che può dirsi prevalente rispetto al diritto di cronaca una volta trascorso un determinato lasso di tempo dall’evento/notizia.
Infatti una volta che il pubblico sia stato compiutamente informato, attraverso le notizie a suo tempo pubblicate sulla stampa e su internet, cessa l’interesse per la notizia stessa in quanto la collettività ha ormai acquisito una piena conoscenza del fatto.
Da ciò consegue l’affermazione del c.d. “diritto all’oblio”, il diritto ad essere dimenticato, per salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico. Esso è una naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca: pertanto come non rientra nel diritto in questione la diffusione di un fatto che non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.
Il diritto all’oblio va, quindi, oltre la tutela della privacy e nasce a seguito di elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679; Cass., 25/6/2004, n. 11864 e), ivi comprese le decisioni delle Autorità Garanti italiana ed europee. Secondo la Corte di Cassazione (da ultimo Cass., 05/04/2012, n. 5525) “se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.


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Tutela del diritto all’oblio e risarcimento del danno

Ma come tutelarsi nel caso in cui il diritto all’oblio venga violato?
L’attività giornalistica si è modificata nel tempo, anche in conseguenza dello sviluppo di Internet. Ciò ha notevolmente ampliato la circolazione e diffusione di fatti, notizie ed opinioni, con la conseguenza che oggi è divenuto estremamente difficile esercitare il diritto all’oblio, in quanto le legittime richieste di cancellazione o aggiornamento devono anche tener conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoli che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca etc.
Ciò nonostante non solo è possibile tutelare la propria reputazione su internet, chiedendo la rimozione delle notizie di cronaca lesive della propria immagine, ma si può anche ottenere un risarcimento del danno per tali comportamenti non consentiti, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza 24 giugno 2016, n. 13161) che ha affermato “alla base del riconoscimento del diritto all’oblio ai fini del risarcimento del danno l’illecito trattamento di dati personali viene specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line dell’articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato diverso tempo addietro e della sua diffusione sul Web con conseguente pregiudizio per i soggetti coinvolti” (qui puoi trovare un approfondimento)

Diritto di critica e tutela dell’immagine commerciale

Quanto detto assume rilievo, seppure sotto altro profilo, anche per la tutela dell’immagine commerciale.
L’argomento meriterebbe uno specifico approfondimento (ce ne occuperemo in un altro articolo): in questa sede basta ricordare che, anche i commenti negativi pubblicati sui social network, sui forum, sui blog, ma soprattutto sui grandi portali di tipo user generated content (qui puoi leggere di come la UGC influenzi le vendite e gli acquisti), come tripadvisor o virtualtourist, sono soggetti alle regole generali in materia di diritto di critica e di tutela della reputazione (anche commerciale).
Quindi è possibile tutelare l’immagine commerciale di un’azienda che opera nel turismo, ad esempio hotel o ristorante, sia rispondendo ai commenti negativi, sia chiedendone la rimozione laddove questi superino i limiti del diritto di critica e finiscano per costituire vere e proprie attività diffamatorie.

Conclusioni

È opportuno curare la nostra reputazione on line sia pubblicando articoli e post, che ci aiutano ad emergere e distinguerci dai concorrenti, sia eliminando notizie negative sul nostro conto.
La tutela della propria reputazione on line si basa sul c.d. diritto all’oblio e consente di ottenere, se del caso anche in via giudiziale, la rimozione di notizie negative ed anche un risarcimento del danno.
È possibile intervenire anche nel caso di lesione dell’immagine commerciale di un’azienda, ad esempio nel caso di pubblicazione su social network e piattaforme specialistiche (tripadvisor e simili) di commenti diffamatori, riducendo così il danno alla propria reputazione verso i clienti.
Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti pure a me scrivendomi nei commenti 😊
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